La juve fa ricorso al TAR
Ecco il precedente del GENOA che fece ricorso al TAR senza passare dall'Arbitrato del CONI :Indipendentemente, dall’esito positivo o negativo del procedimento, la società Genoa Cricket and Football Club S.p.a., per il solo fatto di aver adito il giudice statale senza aver prima ultimato tutti i gradi interni di giustizia sportiva, che si esauriscono con il lodo arbitrale “irrituale” emesso dalla Camera di Concilizione ed Arbitrato per lo sport del CONI, ha commesso una violazione della clausola compromissoria, in quanto ha disatteso, l’impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
Ciò è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione (S.S.U.U. 23/3/2004 n. 5775) la quale in riferimento all’art. 3 della Legge n. 280/2003, ha confermato che la norma pone sempre l’obbligo del rispetto delle clausole compromissorie sia nei casi in cui si riconosca la giurisdizione amministrativa, come nei casi in cui si afferma la competenza del Giudice ordinario ed il Consiglio di Stato (Sez. VI, 9 luglio 2004 n. 5023) in adesione a tale indirizzo interpretativo delle norme surrichiamate ha osservato:
- che la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport, istituita ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I., ha competenza per la pronuncia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione ai soggetti affiliati o tesserati (come nel caso che ci occupa, dal che deriva anche, come già osservato, la non applicabilità della riserva di autorizzazione da parte del Consiglio Federale prevista nella seconda parte dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale) a condizione che siano pienamente esauriti i ricorsi interni della Federazione o comunque che si tratti di decisioni non soggette ad impugnazioni nell’ambito della giustizia federale (art. 12, comma 2, Statuto C.O.N.I.);
- che l’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. prevede che è obbligatorio sottoporsi al tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport costituita presso il C.O.N.I., dopo aver esaurito i gradi interni della giustizia federale (comma 3) e che a seguito di esito negativo del tentativo di conciliazione le parti “accettano di risolvere le controversie in via definitiva mediante arbitrato, promosso su istanza di una delle parti davanti alla predetta Camera Arbitrale (comma 4)”;
- che tali disposizioni implicano che i gradi della giustizia sportiva non si esauriscono con i ricorsi interni federali, ma comprendono anche l’ulteriore ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I. sia per il tentativo di conciliazione sia per l’arbitrato;
- che proprio ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 280/2003 risulta rafforzato il ruolo della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport, a cui il citato art. 3 assegna funzioni di carattere nomofilattico all’interno dell’ordinamento sportivo.
Ne consegue che il Genoa, ai sensi della Legge n. 280/03, avrebbe potuto tutelare i suoi diritti fondamentali davanti alla giurisdizione amministrativa o ordinaria solo dopo l’esito del lodo arbitrale emesso dalla Camera di Conciliazione per lo sport del CONI, ciò non facendo ha commesso una violazione della clausola compromissoria che comporta da un lato la pronuncia di improponibilità della domanda da parte del giudice dello Stato adito anzitempo - atteso che l’arbitrato ha natura irritale e sempre che la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione - e dall’altro la sanzione prevista per tale violazione.
Ne consegue un ulteriore penalizzazione di punti in classifica.
Etichette: intercettazioni, mafioso, moggi






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